DVR e Cassazione: Ancora più duri con i Datori di Lavoro | La Cassazione si esprime in merito al DVR e respinge il ricorso di un datore di lavoro.
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DVR e Cassazione: Ancora più duri con i Datori di Lavoro

La sentenza Sez. 4 18401-2022 colpisce ancora piu’ duramente i datori di lavoro.
La Cassazione si esprime in merito al DVR e respinge il ricorso di un datore di lavoro.

Trattiamo in questo articolo una situazione interessante, che alla maggior parte di noi potrebbe sembrare banale. Durante le operazioni di movimentazione di un carico un operaio con un muletto, a causa dello spostamento in avanti del peso alzato eccessivamente, ha fatto impennare il mezzo sulle ruote anteriori. Il muletto successivamente è ricaduto indietro con un forte contraccolpo sul conducente che ha riportato una forte sollecitazione alla colonna vertebrale: 99 giorni di infortunio.

Per questo infortunio il datore di lavoro è stato subito considerato responsabile per aver omesso di redigere una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa e per non aver indicato nel DVR le misure di prevenzione e protezione adottata al fine di ridurre al minimo il rischio di infortuni per lo sbilanciamento dei mezzi di sollevamento.

Il Ricorso

Il datore di lavoro ha fatto ricorso fino in Cassazione adducendo che per la movimentazione dei carichi era stata indicata la possibilità del brandeggiamento mediante mezzi di sollevamento solo ove le pale fossero in minima elevazione da terra, onde evitare che il movimento potesse causare lo sbilanciamento. I lavoratori erano stati informati, formati e mai stati autorizzati a movimentare i carichi in altezza. Sostanzialmente l’infortunio, secondo il datore di lavoro, sarebbe stato dovuto ad una manovra errata da parte dell’operaio. 

La Sentenza

Secondo la Cassazione il ricorso è stato considerato “manifestamente infondato”.

Come motivo si riporta che il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il DVR all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. “La Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha sottolineato l’incompletezza del DVR, in quanto privo della valutazione del rischio specifico…”

Questo ci fa capire quanto sia importante compilare in modo completo il DVR, Documento Valutazione Rischi, e quanto debba essere esaustivo per evitare che il datore di lavoro, anche di fronte ad un palese errore da parte di un suo dipendente, sia ritenuto responsabile.

Athena News 24/05/2022

@Manuel Villanova
Ferrari Service | Safety First

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